domenica 10 maggio 2009

Avril (Staufer) de Saint (Hohen) Genis (Staufen)Anjou Plantagenet

I ranghi e titoli imperiali e reali di Federico II,in conformita' al Corpus Saecularium Principum di Worms , erano trasmissibili ,anche per linea femminile , attraverso il cognome .Ecco perche' SAIR La Principessa Yasmin Gelsomina Aprile von Hohenstaufen Puoti(doppia cittadinanza) e' rimasta fedele alle disposizioni araldiche dell'Impero , non contraendo matrimonio nel territorio dell'Impero e del Regno.


Estratto di nascita:i Titoli imperiali degli Hohenstaufen ed il nome trasmessi all'ultima erede di Federico II ed Isabella d'Inghilterra.




note traduzione del cognome Aprile von Hohenstaufen ,Apriliou tou Χοενστάουφεν- Aprilov Štaufové nebo také Hohenštaufové

NOTA. I Titoli Ereditati della Casa Sveva non sono mai stati sottoposti alla ratifica di cui all'articolo 23 del R.D.21-1-1929n.6 che legittimava l'uso nel regno di Titoli concessi da potenze straniere: i Titoli Imperiali svevi non erano concessi, ma ereditati.
Non poteva quindi giammai essere prerogativa regia la trascrizione di titoli nel regio registro di Stato di Roma, nè di conservazione in originale nell'archivio della Consulta Araldica perchè non concessi da chicchessia, nè potevano costituire elemento di conservazione in originale nell'Archivio della Consulta Araldica, non rivestendo la funzione di provvedimento nobiliare, nè Sovrano di Grazia, nè di atti Governativi di giustizia, quindi da non sottoporre al parere della Giunta araldica, quindi nè per decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.(Note tratte da Heraldry Department relative alla traduzione del Cognome Fruher (Staufer)Avril de Hohenstaufen Aprile von Hohenstaufen pol.Hohenstaufowie;Die Staufer (Früher auch fälschlicherweise[1] Hohenstaufen genannt, Aprilis Sancta Propago , Avril de Saint Genis Aprilov Verdereskj or Semper Virens ,)

Aprile von Hohenstaufen Puoti:doppia cittadinanza
"E' un diritto fondamentale mantenere il cognome originario o quello definitivamente o volontariamente acquisito nel paese di provenienza, in sostituzione di quello originario, quale segno distintivo della propria personalita' e parte essenziale del patrimonio della persona umana e non contrasta con alcuna norma di ordine pubblico del ns stato:non sussiste ragione per porre limiti al diritto di mantenimento della propria completa identita' acquisita nello stato di provenienza".

Nessun commento: