sabato 7 marzo 2009

Barbaccia non e' un Antiochia ed anche se lo fosse, non ha diritto di istituire Ordini dei veri Hohenstaufen

Barbaccia nel suo sito "mi difendo",(ma da chi se non dalle conseguenze dei suoi efialta? ) copia delle norme ritrovate nei siti dei legittimi discendenti , che riportano una nota che riguarda esclusivamentela Sancta Progenie Imperiale von Hohenstaufen , in Provenza Staufer(Avril ) de Saint(Hohen) Genis(Staufen) ,ovvero Aprile von Hohenstaufen o Aprils Stoffensi Domi ou Avril de Niphi Nero' Saint Genis Sveva Sicana Fontanas. Si ,in effetti, tale nota e' quella che consente di trasmettere in perpetuum titoli, ranghi ,carismi ,e Ordini dinastici ,predicati ed agalmonia , scaturenti de jure sanguinis, ma solo ai legittimi discendenti , ossia la linea di Federico II ed Isabella d'Inghilterra.
Federico II, secondo le disposizioni testamentarie stabili' che in caso di estinzione della linea di Re Corrado e Jolanda de Brienne, il subentro riguardasse il piano di successione dei figli di Isabella d'Inghilterra, Carlotto Enrico Re di Sicilia , a favore del fratello Federico VI(Die Zeit der Staufer), la linea di Antiochia ebbe solo la contea di Celano e Molise, e mai la titolarieta' di Ordini cavallereschi, tanto meno Teutoni!
Ma Barbaccia non e' un discendente degli Antiochia, quindi il problema non sussiste.
Prof Marescotti Bentivoglio (Centro Studi Storici Araldici Ordini Equestri)





NOTA. I Titoli Ereditati della Casa Sveva non sono mai stati sottoposti alla ratifica di cui all'articolo 23 del R.D.21-1-1929n.6 che legittimava l'uso nel regno di Titoli concessi da potenze straniere: i Titoli Imperiali svevi non erano concessi, ma ereditati.
Non poteva quindi giammai essere prerogativa regia la trascrizione di titoli nel regio registro di Stato di Roma, nè di conservazione in originale nell'archivio della Consulta Araldica perchè non concessi da chicchessia, nè potevano costituire elemento di conservazione in originale nell'Archivio della Consulta Araldica, non rivestendo la funzione di provvedimento nobiliare, nè Sovrano di Grazia, nè di atti Governativi di giustizia, quindi da non sottoporre al parere della Giunta araldica, quindi nè per decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Nessun commento: